Art. 2 c.p.i. — Costituzione ed acquisto dei diritti

I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprieta' industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, ((i segreti commerciali)), le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.

Testo vigente dal 22 giugno 2018

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 2 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 giugno 2018

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 2010 al 22 giugno 2018. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, tolto: le informazioni aziendali riservate aggiunto: i segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. L'attivita' amministrativa di brevettazione e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art2 · fonte del testo