Art. 197 c.p.i. — Annotazioni

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)). I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che concessi. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo 201. (( Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprieta' industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di proprieta' industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale. ))

Testo vigente dal 2 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. 37 parole tolte, 31 parole aggiunte.

tolto: Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codiceaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprieta' … al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo 201. Le aggiunto: dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprieta' industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di proprieta' industriale tolto: pervenuti aggiunto: pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate tolto: sul registro aggiunto: sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art197 · fonte del testo