Art. 997 c.nav. — Rischio
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
Abrogato dal 21 ottobre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
Abrogato dal 21 ottobre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'assicuratore risponde della morte e della invalidita' del passeggero, derivati da lesioni prodottesi, in occasione del volo, per causa violenta ed esterna, purche' il sinistro non dipenda, in tutto o in parte, da dolo del passeggero.
tolto: Il rischio decorre dal momento nel quale il passeggero sale sui mezzi di trasporto terrestre o per acqua a servizio del vettore per raggiungere l'aeroporto di partenza o per imbarcarsi sull'aeromobile, a quello nel quale, con i detti mezzi, il passeggero, dopo lo sbarco, giunge al luogo di destinazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art997 · fonte del testo
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