Art. 963 c.nav. — Duplicati della lettera di trasporto
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
Abrogato dal 29 maggio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
Abrogato dal 29 maggio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. 56 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Dell'originale della lettera di trasporto rilasciata al mittente, possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.
tolto: I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel secondo comma dell'articolo 961.
tolto: I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilita', ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art963 · fonte del testo
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