Art. 917 c.nav. — Cambiamento dell'esercente

[1]In caso di cambiamento dell'esercente, il nuovo esercente succede al precedente in tutti i diritti ed obbligbi derivanti dai contratti di lavoro, ma il lavoratore puo' chiedere la risoluzione del contratto.

[2]Se l'aeromobile e' in viaggio, la risoluzione puo' essere chiesta solo all'arrivo in un aeroporto nazionale.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art917 · fonte del testo