Art. 855 c.nav. — Responsabilità del costruttore

[1]L'azione di responsabilita' contro il costruttore per le difformita' e i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell'opera.

[2]Il committente che sia convenuto per il pagamento puo' sempre far valere la garanzia purche' abbia entro il predetto termine denunziata la diformita' o il vizio.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art855 · fonte del testo