Art. 848 c.nav. — Dichiarazione di costruzione

[1]Chi imprende la costruzione ((in Italia o all'estero)) di un aeromobile ((da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850)) deve farne preventiva dichiarazione al ministro per l'aeronautica, indicando lo stabilimento in cui saranno costruiti la cellula e i motori.

[2]Della dichiarazione e' presa nota nel registro delle costruzioni, tenuto presso il ministero per l'aeronautica.

Testo vigente dal 22 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 maggio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998. 12 parole aggiunte.

Chi imprende la costruzione aggiunto: in Italia o all'estero di un aeromobile aggiunto: da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850 deve farne preventiva dichiarazione al ministro per l'aeronautica, indicando lo stabilimento in cui saranno costruiti la cellula e i motori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art848 · fonte del testo