Art. 83 c.nav. — Divieto di transito e di sosta

((Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende)).

Testo vigente dal 29 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 marzo 2001. 9 parole tolte, 28 parole aggiunte.

Il tolto: ministro per le comunicazioni aggiunto: Ministro dei trasporti e della navigazione puo' limitare o vietaretolto: , per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territorialeaggiunto: , per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art83 · fonte del testo