Art. 807 c.nav. — Utilizzazione degli aeroporti coordinati

[1]La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.

[2]L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformita' delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi.

[3]((Si applica, altresi', la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.))

Testo vigente dal 29 maggio 2006

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006. 12 parole aggiunte.

aggiunto: Si applica, altresi', la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art807 · fonte del testo