Art. 791 c.nav. — Divieto di cessioni e sanzioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
Abrogato dal 21 ottobre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
Abrogato dal 21 ottobre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 6 gennaio 1981 al 21 ottobre 2005. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso del Ministro dei trasporti.
tolto: Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonche' del regolamento di attuazione del presente capo, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi piu' gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la revoca della licenza.
tolto: Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art791 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.