Art. 782 c.nav. — Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale

[1]L'imposizione di oneri di servizio pubblico e' effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

[2]I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.

Testo vigente dal 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006. 98 parole tolte, 26 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilita' previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' imporreaggiunto: L'imposizione di oneri di servizio pubblicotolto: , con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo ad una rotta a bassa densita' di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso aggiunto: e' effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

aggiunto: I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art782 · fonte del testo