Art. 780 c.nav. — Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori

Nella combinazione di piu' trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonche' ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.

Testo vigente dal 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006. 14 parole tolte, 14 parole aggiunte.

tolto: Laaggiunto: Nella combinazione di piu' trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo tolto: ed aggiunto: e in ogni altro accordo commerciale tolto: fra vettori sono consentiti a condizione del rispetto delleaggiunto: , i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, tolto: dei aggiunto: i requisiti di sicurezza prescritti, nonche' tolto: dell'assolvimento degli aggiunto: ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art780 · fonte del testo