Art. 696 c.nav. — Opere di pubblico interesse

La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie ((alla realizzazione)) ed all'ampliamento di ((aeroporti)) e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.

Testo vigente dal 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie tolto: all'istituzione aggiunto: alla realizzazione ed all'ampliamento di tolto: aerodromi aggiunto: aeroporti e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art696 · fonte del testo