Art. 692 c.nav. — Beni del demanio aeronautico statale

[1]Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

  • a)gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;
  • b)ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

[2]Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.

Testo vigente dal 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006. 11 parole tolte, 7 parole aggiunte in 3 capoversi.

Fanno parte del demanio tolto: aronautico aggiunto: aeronautico civile statale:

a) gli tolto: aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo aggiunto: aeroporti civili appartenenti allo Stato;

Gli tolto: aerodromi aggiunto: aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art692 · fonte del testo