Art. 605 c.nav. — Assistenza processuale dei minori

[1]Nelle controversie contemplate nell'articolo 603 il giudice puo' nominare un curatore speciale al minore, anche se quest'ultimo sia fornito di capacita' processuale.

[2]E' sempre in facolta' di chi esercita sul minore la patria potesta' o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art605 · fonte del testo