Art. 585 c.nav. — Dei giudici di primo grado

[1]Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia e' amministrata in primo grado:

  • a)dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario;
  • b)dai tribunali.

[2]I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art585 · fonte del testo