Art. 565 c.nav. — Concessione d'ipoteca su nave

[1]Sulla nave puo' solo concedersi ipoteca volontaria.

[2]La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullita', per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art565 · fonte del testo