Art. 2821 c.c. — Concessione d'ipoteca

[1]L'ipoteca puo' essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita'.

[2]Non puo' essere concessa per testamento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 2821 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho ritenuto che non vi fosse motivo per escludere che l'ipoteca abbia la sua fonte nella semplice dichiarazione unilaterale del concedente, fatta per atto pubblico o per scrittura privata (art. 2821, primo comma). Per altro, anche sotto l'impero del codice anteriore si ammetteva da scrittori autorevoli che, dichiarata dal debitore o da un terzo, per atto scritto, la volontà di concedere ipoteca, l'accettazione dell'offerta fosse insita nella presentazione della nota d'iscrizione al conservatore delle ipoteche e il contratto venisse così validamente a formarsi, salvo che nel frattempo l'offerta fosse stata revocata. Avrebbe poi costituito un'anomalia nel sistema la possibilità di garantire con ipoteca le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore, se si fosse sancita l'inefficacia della concessione operata con atto unilaterale. Derogando alla norma generale, ho però escluso (art. 2821, secondo comma) che l'ipoteca possa concedersi per testamento. Ove si ammetta l'ipoteca testamentaria, si dà modo al debitore di alterare la situazione dei suoi creditori per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere, mentre la legge tende a garantire dopo l'apertura della successione la par condicio dei creditori del defunto. Si osserva comunemente che tale ipoteca è sopratutto utile per assicurare il pagamento dei legati di quantità; senonchè, contro il pericolo che l'erede, alienando gli immobili, diminuisca le garanzie dei legatari, soccorre l'istituto della separazione (articoli 512 e segg.).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1146

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2821 · fonte del testo