Art. 549 c.nav. — Privilegi sugli avanzi delle cose

In caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su cio' che avanza ovvero viene salvato o ricuperato.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art549 · fonte del testo