Art. 1024 c.nav. — Privilegi sulle cose caricate

Sono privilegiati sulle cose caricate: 1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione; 2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna; 3° le indennita' ed i compensi per assistenza e salvataggio; 4° i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1024 · fonte del testo