Art. 512 c.nav. — Cetacei arenati

[1]I cetacei arenati sul litorale del Regno appartengono allo Stato.

[2]Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'autorita' marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art512 · fonte del testo