Art. 506 c.nav. — Intervento dell'autorità marittima

Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero ((dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee)).

Testo vigente dal 11 febbraio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 11 febbraio 2026. 10 parole aggiunte.

… oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero aggiunto: dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art506 · fonte del testo