Art. 455 c.nav. — Mancata riscossione del nolo o degli assegni

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui e' gravata la cosa o senza esigere il deposito della somma controversa, e' responsabile verso il caricatore dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non puo' rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art455 · fonte del testo