Art. 437 c.nav. — Deposito o vendita delle cose

Il comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo, puo' farsi autorizzare dall'autorita' giudiziaria del luogo di scaricazione a depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte delle cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi di controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una somma pari all'ammontare del credito del vettore.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art437 · fonte del testo