Art. 448 c.nav. — Computo delle controstallie

[1]Il compenso di controstallia e' computato in ragione di ore e giorni consecutivi e deve essere versato giorno per giorno.

[2]Il tasso di controstallia, in mancanza di diverso patto, e' determinato in proporzione della portata della nave, secondo gli usi.

[3]Tuttavia, per il periodo durante il quale le operazioni di imbarco o di sbarco sono state impedite da causa non imputabile al caricatore o al destinatario, invece del compenso di controstallia e' dovuto un compenso determinato in proporzione del nolo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art448 · fonte del testo