Art. 391 c.nav. — Impedimento temporaneo

[1]Il nolo a tempo non e' dovuto per il periodo durante il quale non si e' potuto utilizzare la nave per causa non imputabile al noleggiatore.

[2]Tuttavia, in caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente subito dal carico, ovvero per provvedimento di autorita' nazionale o straniera, durante il tempo dell'impedimento, ad eccezione di quello in cui la nave e' sottoposta a riparazione, e' dovuto il nolo al netto delle spese risparmiate dal noleggiante per l'inutilizzazione della nave.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art391 · fonte del testo