Art. 377 c.nav. — Forma del contratto

[1]Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto.

[2]Tuttavia la prova scritta non e' richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art377 · fonte del testo