Art. 319 c.nav. — Assunzione di personale straniero all'estero

[1]Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ((e nei porti nazionali)) ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere.

[2]In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare ((o la capitaneria di porto)) puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.

Testo vigente dal 18 agosto 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 2002

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 18 agosto 2002. 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

Nei porti esteri della navigazione marittima o interna aggiunto: e nei porti nazionali ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana, possono …

In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare aggiunto: o la capitaneria di porto puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art319 · fonte del testo