Art. 306 c.nav. — Limiti della rappresentanza del comandante

[1]Il comandante puo' in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve entita' e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave.

[2]Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante puo' compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; puo' parimenti assumere o congedare componenti dell'equipaggio.

[3]La presenza dell'armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, e' opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all'interessato fino a prova contraria.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art306 · fonte del testo