Art. 295 c.nav. — Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali

[1]Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.

[2]Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art295 · fonte del testo