Art. 187 c.nav. — Disciplina di bordo

[1]I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.

[2]Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attivita', i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorita' consolare; il comandante della nave non puo' impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorita', salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo.

[3]Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art187 · fonte del testo