Art. 185 c.nav. — Navi straniere
((Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani)).
Testo vigente dal 23 gennaio 1976
((Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani)).
Testo vigente dal 23 gennaio 1976
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 23 gennaio 1976. 48 parole tolte, 1 parola aggiunta in 2 capoversi.
Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti tolto: del Regno.
tolto: Tuttavia, a condizioni di reciprocita', il comandante della nave straniera puo' consegnare le carte di bordo al proprio console anziche' all'autorita' marittima locale; in tal caso egli deve, entro ventiquattro ore dall'arrivo, far pervenire alla detta autorita' un certificato del console attestante l'avvenuto deposito delle carte aggiunto: italiani.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art185 · fonte del testo
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