Art. 144 c.nav. — Stranieri e società equiparati
Articolo abrogato dal d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla l. 27 febbraio 1998, n. 30.
Abrogato dal 1 marzo 1998
Articolo abrogato dal d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla l. 27 febbraio 1998, n. 30.
Abrogato dal 1 marzo 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 1 marzo 1998. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per motivi di interesse nazionale il ministro per le comunicazioni puo', con decreto emanato di concerto col ministro per le finanze e con quello per le corporazioni, equiparare ai cittadini e alle societa' di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati o residenti nel Regno da oltre cinque anni e societa' costituite nel Regno, che non abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente, nonche' societa' costituite all'estero, le quali abbiano nel Regno la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art144 · fonte del testo
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