Art. 1257 c.nav. — Pene disciplinari per i passeggeri

[1]Le pene disciplinari per i passeggeri sono:

  • 1)l'ammonimento semplice;
  • 2)l'ammonimento pubblico;
  • 3)l'esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni;
  • 4)la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni;
  • 5)lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo porto di approdo in territorio nazionale.

[2]Tali pene sono applicate dal comandante della nave o dell'aeromobile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1257 · fonte del testo