Art. 389 c.c.i.i. — Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni. ((Fermo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi del predetto articolo 4, comma 1-bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto)).

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 389 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 febbraio 2023. 1 parola tolta, 49 parole aggiunte.

tolto: 1.Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022aggiunto: , salvo quanto previsto al comma 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36. Gli … polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioniaggiunto: . Fermo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi del predetto articolo 4, comma 1-bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art389 · fonte del testo