Funzioni delle autorita' amministrative di vigilanza Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorita' amministrative di vigilanza sono altresi' competenti a:

  • a)((ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'articolo 3;))
  • b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)).
  • c)proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Testo vigente dal 15 luglio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 149 parole tolte, 16 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilatitolto: , aggiunto: e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione tolto: e dai creditori qualificati aggiunto: la comunicazione dei segnali di cui all'articolo tolto: 15 la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del presente codice aggiunto: 3;

b) tolto: svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell'articolo 16. Per l'impresa minore e' nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci; aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83.

c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativatolto: .

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art316 · fonte del testo