Art. 219 c.c.i.i. — Procedimento di distribuzione della somma ricavata

Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137. Tale somma e' prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art219 · fonte del testo