Art. 890 c.o.m. — Riserva di complemento

La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali di complemento o gli ufficiali in servizio permanente che hanno cessato di appartenere alle rispettive categorie. Il presente codice disciplina i casi e le modalita' che determinano il transito nella categoria della riserva di complemento. L'ufficiale nella riserva di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art890 · fonte del testo