Art. 889 c.o.m. — Congedo illimitato

Il personale in congedo illimitato puo' essere richiamato in servizio:

  • a)in tempo di pace, per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate;
  • b)in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ai sensi dell'articolo 1929, comma 2.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art889 · fonte del testo