Art. 838 c.o.m. — Ufficiali

((...)) ((Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 627, commi 2 e 3, nonche' le attribuzioni e le competenze stabilite dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate,)) in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita':

  • a)esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita' poste alle loro dipendenze;
  • b)provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita' al fine di assicurarne la funzionalita' per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
  • c)assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' dei superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;
  • d)adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
  • e)formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

Testo vigente dal 7 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017. 19 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Ferme restandoaggiunto: ... Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 627, commi 2 e 3, nonche' le attribuzioni e le competenze tolto: previste aggiunto: stabilite dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate tolto: fino al grado di tenente colonnello e corrispondente, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita':

c) assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative tolto: rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' dei tolto: citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art838 · fonte del testo