Art. 830 c.o.m. — Contingente per la Banca d'Italia

E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 1.000 unita', per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente e' cosi' determinato:

  • a)generali di ((divisione o)) brigata: 1;
  • a-bis)colonnelli: 1;
  • b)tenenti colonnelli e maggiori: 5;
  • c)ufficiali inferiori: 2;
  • d)ispettori: 132;
  • e)sovrintendenti: 40;
  • f)appuntati e carabinieri: 819. Il predetto contingente e' posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. L'impiego del contingente e' disciplinato mediante apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennita' comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.

Testo vigente dal 19 aprile 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2017 al 19 aprile 2025. 2 parole aggiunte.

a) generali di aggiunto: divisione o brigata: 1;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art830 · fonte del testo