Art. 687 c.o.m. — Commissione d'esame

La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 684, e' composta da:

  • a)un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
  • b)un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
  • c)un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;
  • d)un luogotenente, segretario senza diritto al voto. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti ((dagli articoli 684 e 685)) e' rilevante, la commissione di cui al comma 1 puo' essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.

Testo vigente dal 17 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2017 al 17 novembre 2018. 2 parole tolte, 5 parole aggiunte.

d) untolto: ... luogotenente, segretario senza diritto al voto. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti tolto: dall'articolo 684 aggiunto: dagli articoli 684 e 685 e' rilevante, la commissione di cui al comma 1 puo' essere integrata da …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art687 · fonte del testo