Art. 679 c.o.m. — Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori

Il reclutamento nei ruoli marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:

  • a)per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
  • b)per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
  • a)per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
  • c)per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri ((in servizio permanente)). (( La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione. ))

Testo vigente dal 20 febbraio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020. 17 parole tolte, 28 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il reclutamento nei ruoli maresciallitolto: ..., in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:

b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergentitolto: ... e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente. Gli articoli successivi …

tolto: b) per il 20 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo sovrintendenti;

c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri aggiunto: in servizio permanente. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art679 · fonte del testo