Art. 633 c.o.m. — Reclutamento

Il reclutamento e' il complesso delle procedure e delle attivita' tecnico-amministrative necessarie per l'immissione in servizio di personale militare. Il reclutamento e' obbligatorio o volontario. Il reclutamento obbligatorio e' disciplinato dal libro VIII del presente codice. Il reclutamento volontario e' disciplinato dal presente titolo. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bando ((, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709)).

Testo vigente dal 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. 9 parole aggiunte.

… dal presente titolo. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bandoaggiunto: , fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art633 · fonte del testo