Art. 2207 c.o.m. — Adeguamento degli organici

Sino all'anno 2033, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare)), sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 138 ((Ai fini della determinazione annuale delle dotazioni organiche di cui al comma 1, non sono computate le seguenti unita' di personale transitato dall'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2214-sexies, commi 2 e 3:))

  • a)((centottanta ufficiali;))
  • b)((cinquantaquattro ispettori;))
  • c)((cinquantadue sovrintendenti;))
  • d)((novantuno appuntati e carabinieri.)) 138
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".

Testo vigente dal 28 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 2022 al 28 maggio 2026. 2 parole tolte, 56 parole aggiunte in 5 capoversi.

Sino all'anno 2033, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare tolto: e dell'Aeronauticaaggiunto: , dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio … dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazioneaggiunto: . Ai fini della determinazione annuale delle dotazioni organiche di cui al comma 1, non sono computate le seguenti unita' di personale transitato dall'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2214-sexies, commi 2 e 3:

aggiunto: a) centottanta ufficiali;

aggiunto: b) cinquantaquattro ispettori;

aggiunto: c) cinquantadue sovrintendenti;

aggiunto: d) novantuno appuntati e carabinieri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

    Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2207 · fonte del testo