Art. 2203-ter c.o.m. — Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri per le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare

Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

Abrogato dal 7 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 2016 al 7 luglio 2017. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri ed alla progressiva specializzazione di personale reclutato nella stessa Arma al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, il numero dei posti riservati al personale da formare nelle relative specializzazioni di cui agli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, e' determinato annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in corrispondenza delle vacanze organiche verificatesi nei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2203ter · fonte del testo