Art. 1841 c.o.m. — Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio

Il personale militare ((che)) cessa dal servizio permanente per infermita' non dipendente da causa di servizio ((ha diritto alla pensione normale)) al raggiungimento dell'anzianita' contributiva di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Al personale militare compete la pensione di inabilita' alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Testo vigente dal 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. 6 parole aggiunte.

Il personale militare aggiunto: che cessa dal servizio permanente per infermita' non dipendente da causa di servizio aggiunto: ha diritto alla pensione normale al raggiungimento dell'anzianita' contributiva di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1841 · fonte del testo