Art. 1831 c.o.m. — Quadro degli interventi

Il ((Ministero)) della difesa e' autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

  • a)contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalita' specificate con il regolamento;
  • b)borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonche' degli orfani del personale medesimo;
  • c)contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati;
  • d)altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il ((Ministero)) dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il tolto: Ministro aggiunto: Ministero della difesa e' autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

… di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il tolto: Ministro aggiunto: Ministero dell'economia e delle finanze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1831 · fonte del testo