Art. 1694 c.o.m. — Non prescelti

Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento e' comunicato all'interessato dal comandante del centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:

  • a)avanzamento ad anzianita': <<perche' l'ufficiale non possiede tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare>>;
  • b)avanzamento a scelta: <<perche' l'ufficiale non possiede in modo spiccato tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare>>. Per l'ufficiale <<non prescelto>> per l'avanzamento e' scritta nel libretto personale la seguente variazione: <<Non prescelto per l'avanzamento per l'anno 20.. (segue la motivazione)>>. L'ufficiale <<non prescelto>> per ragioni indipendenti dalle condizioni fisiche, e' preso in esame una seconda volta se e' stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un mese o ha conseguito nuovi titoli o benemerenze valutabili per l'avanzamento. Se e' nuovamente giudicato non prescelto, e' escluso definitivamente dall'avanzamento.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1694 · fonte del testo