Art. 1693 c.o.m. — Avanzamento per meriti eccezionali

La promozione a scelta per meriti eccezionali puo' essere proposta, in qualunque momento dell'anno, soltanto a favore dell'ufficiale che, avendo dato accertata e indubbia prova di possedere eccezionali qualita' organizzative, direttive - tecniche e militari - ovvero specialissime benemerenze nel campo scientifico, unite a spiccate doti morali, intellettuali e di carattere, da' sicuro affidamento di poter esercitare in modo particolarmente distinto le funzioni del grado superiore. La proposta di cui al comma 1 puo' essere promossa dall'autorita' dalla quale l'ufficiale dipende. A tale scopo detta autorita' illustra e documenta, in un'apposita relazione, gli eccezionali requisiti e benemerenze dell'ufficiale. Le autorita' alle quali gerarchicamente spetta il giudizio, esprimono in merito il loro parere motivato. Il presidente nazionale, con sua speciale relazione riassuntiva, inoltra al Ministro della difesa la proposta.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1693 · fonte del testo